TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 27.
(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari).

Art. 27.
(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari).

      1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di sicurezza o al DIS, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.

      1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.

      2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo       2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza della persona di cui al comma 1 con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

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28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria. di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.
      3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.       3. Identico.
      4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.       4. Identico.
      5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti.       5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti.
      6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.       6. Identico.